TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 25.
(Abolizione di alcune certificazioni dovute dalle imprese).

Art. 27.
(Semplificazione e abolizione di alcune procedure e certificazioni dovute dalle imprese).

      1. Ai fini dell'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori da parte della pubblica amministrazione o dei concessionari di servizi pubblici e ai fini della partecipazione a procedure di evidenza pubblica, l'impresa interessata può allegare, in luogo delle richieste certificazioni, un'autocertificazione corredata dell'autorizzazione ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per la verifica, ferme restando, in caso di dichiarazione mendace, l'esclusione dalle procedure per l'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori o dalle procedure di evidenza pubblica e la responsabilità per falso in atto pubblico.

      1. Identico.

      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un       2. Identico.

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mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le certificazioni la cui presentazione può essere sostituita ai sensi del comma 1.
        3. Al comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come sostituito dall'articolo l, comma 1184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle province, ai fini delle assunzioni obbligatorie».
        4. All'articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il modello unico di prospetto di cui al presente comma».
 

Art. 28.
(Esclusione delle piccole imprese da alcuni adempimenti in materia di trattamento di dati personali).
 

      1. Le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35 e all'allegato B) del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non si applicano alle micro imprese ed alle piccole imprese sino a quindici addetti che effettuano esclusivamente trattamenti di dati personali per le finalità elencate all'articolo 24 del medesimo codice, purché tali trattamenti siano effettuati nell'ambito della ordinaria gestione amministrativa e contabile dell'azienda.